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Giudice di pace S. Anastasia, 09/02/2009

In tema di controversie tra un operatore di telefonia e un utente, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 1, comma 11, L. n. 249 del 1997 deve essere esperito esclusivamente per le controversie indicate dall’autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra le quali non rientrano le controversie in tema di ripetizione dell’indebito oggettivo[1].


[1] Nei medesimi termini Trib. Napoli 11 aprile 2008, in questa Rivista, 2008, n. 11, 2828, con nota di Agnino, secondo cui la controversia promossa dall’utente del servizio nei confronti del gestore telefonico per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pagate non rientra fra quelle per la cui procedibilità è necessario il preventivo esperimento di un tentativo di risoluzione non giurisdizionale. Sulla problematica affrontata dalla pronuncia in rassegna si segnala, nella recente giurisprudenza di merito, Trib. Bari, sez. II, 15 gennaio 2009, n. 73, per la quale, poiché le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telefonia che, ai sensi dell’art. 1 comma 11 l. 31 luglio 1997, n. 249, debbono essere precedute a pena di improponibilità dal tentativo di conciliazione dinanzi al CO.RE.COM. competente per territorio, sono quelle concernenti l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di utenza telefonica e quelle nelle quali si controverta sull’esistenza di tale contratto, la domanda avente ad oggetto una controversia riguardante la spettanza del corrispettivo richiesto dalla società Telecom per il servizio internet offerto all’utente nel corso del rapporto contrattuale fra le parti, va dichiarata improponibile laddove non preceduta dal suddetto tentativo di conciliazione, che costituendo una «condizione» dell’azione – disponendo l’anzidetta norma l’improponibilità e non già l’improseguibilità della domanda – comporta l’impossibilità di disporre la sospensione del giudizio sino alla definizione della procedura conciliativa. Secondo Trib. Nocera, sez. I, 9 gennaio 2009, in dejure.giuffre.it, è improponibile, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 1 comma 11, l. n. 249 del 1997 e dal regolamento del 19 giugno 2002 n. 182/02/Cons dell’Autorità garante delle telecomunicazioni, l’azione proposta da un utente del servizio telefonico finalizzata al rimborso delle spese di spedizione della fattura addebitategli dalla compagnia erogatrice del servizio. Più in generale, la S.C. ha chiarito che l’art. 1 comma 11 l. n. 249 del 1997, in base al quale le controversie che possono insorgere tra utenti e soggetti destinatari di licenza nel campo delle telecomunicazioni non possono proporsi in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo di conciliazione ivi previsto, contiene una condizione di proponibilità dell’azione che non opera quando l’attore non abbia stipulato alcun contratto di utenza telefonica e quando si controverta di situazioni soggettive derivanti da rapporti che nulla hanno a che vedere con quello di utenza telefonica (di talché se un gestore telefonico installa dei pali in un terreno di proprietà privata, la relativa causa per la richiesta di indennizzo può essere instaurata dal privato direttamente davanti all’autorità giudiziaria ordinaria: Cass. 27 ottobre 2008 n. 25853).

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