Giurisprudenza

Comm. Trib. Reg. del Lazio – Sez. n. 10 – Sent. n. 174/10/2009 – dep. il 14/10/2009

In tema di classamento di immobile deve considerarsi osservato l’obbligo di motivazione con la semplice indicazione dei dati oggettivi individuati dall’UTE, degli estremi catastali, categoria e classe, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente di intendere le ragioni della classificazione e di potersi tutelare in sede contenziosa.

Riferimenti normativi: D. L. n. 557/1993, conv. in L. n 133/1994, art. 9; D. L. n. 16/1993, conv. in L. n. 75/1998, art. 2.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4507/2009, n. 12068/2004, n. 5717/2000, n. 4085/1992, CTC n. 3724/2002.

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