Giurisprudenza

Consiglio di Stato, sez. I, 28/03/2013, n. 5130

Con riferimento all’art 84 del codice delle comunicazioni elettroniche emanato con d.lg. 1 agosto 2003, n. 259, “il quale richiama l’art. 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è inammissibile il ricorso proposto contro la proposta conciliativa del Corecom, riguardante la definizione di una controversia, poiché essa ha alcun effetto autoritativo“ (la sezione ha affermato tale principio asserendo anche l’irrilevanza della circostanza che erroneamente il Corecom ha nella specie qualificato la medesima proposta come un provvedimento “di definizione della controversia” e “come ordine dell’Autorità ai sensi dell’art. 98, comma 11, d.lgs. 259/2003” ed ha avvertito che contro il proprio provvedimento era ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *