Giurisprudenza

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I, Sentenza n. 288/1/15, depositata il 26/01/2015

L’assoggettamento ad IRAP costituisce la regola per ogni professionista, mentre l’esenzione è l’eccezione valevole solo per quei professionisti privi di qualsivoglia apparato produttivo, se non di modesta entità. (B.L.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. 19688/11.

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