Giurisprudenza

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II , Sentenza n. 1371/02/15, depositata il 09/03/2015

Il medico di famiglia, convenzionato con la ASL, non può essere assoggetto ad IRAP in base alle spese per beni strumentali, per consumi e relative all’immobile poiché gli strumenti di diagnosi, complessi e costosi, rientrano nelle attrezzature comunque necessarie, al pari delle spese di affitto (nella vicenda è stato escluso l’assoggettamento di fronte a spese per € 32.400 quale unico elemento che potesse definire l’esistenza dell’autonoma organizzazione). (B.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 504 del 1992; L. n. 296 del 2006: art. 3, L. n. 212 del 2000; art. 11, Disposizioni sulla legge in generale;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. 10108/13, 1158/12.

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