Non è assolutamente possibile effettuare integrazioni o, addirittura, modificazioni della “causa petendi” come definita dal contenuto dell’avverso l’avviso di accertamento.

Infatti il contenuto dell’atto impositivo produce l’effetto di cristallizzare la pretesa dell’ente impositore impedendo di “aggiustare il tiro” in un momento successivo all’emanazione dell’atto.

Per giurisprudenza costante la Corte, ha specificato che la motivazione di cui all’avviso di accertamento delimita, oltre che il petitum, la ragione fondante, di fatto e di diritto, della pretesa impositiva, donde l’impossibilità di una sua sostituzione o integrazione da parte dell’Amministrazione in corso di giudizio (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23248»).

Cassazione ordinanza n. 3414 del 8 febbraio 2017


Cass. civ., sez. 6, 08.02.2017, n. 3414