Ennesima conferma della Ctr Campania con la sentenza n. 80/18/2019, nella quale afferma:

“Ai sensi dell’art. 42, comma 1, D. P. R. n. 600/1973 “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.” Per il successivo comma 3 “L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del secondo comma.”

Ne deriva la necessita che, qualora l’atto sia sottoscritto da un soggetto diverso dal direttore dell’Agenzia, l’eventuale delega debba essere attribuita con un atto formale e risultare esplicitamente in esso.

Nel caso di specie l’avviso di accertamento è stato firmato da (omissis) in base all’indicato provvedimento 30/2015. Tale atto, prodotto in giudizio dall’Agenzia delle entrate, è semplicemente una disposizione di servizio confermativa di deleghe precedentemente attribuite. lvi è riportato un elenco di 23 disposizioni, ciascuna contraddistinta solo da un numero e da una data. Da esso, però, non è dato desumere alcun altro elemento e più in particolare verificare quali poteri sarebbero stati attribuiti ed a quali funzionari.

Con le motivazioni esposte la CTR Campana ha accolto l’appello del contribuente in quanto l’atto impugnato è stato emesso in violazione dell’art. 42, comma l, D. P. R. n. 600/1973.


CTR Campania, sez. 18, 10.01.2019, n. 80