L’emendabilità della dichiarazione dei redditi non può ritenersi sottoposta al limite temporale di cui all’art. 37, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 633/72, in quanto tale limite riguarda, invero, la rimozione di omissioni o la eliminazione di errori suscettibili di comportare un pregiudizio per l’Erario, ma non la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e quindi idonee a pregiudicare il dichiarante.

A queste conclusioni è giunta la CTR Toscana, con la sentenza n. 164/1 del 4/02/2019 rifacendosi alla recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 20119/2018.

La Suprema Corte in questa sentenza ha, infatti, enunciato il principio secondo cui “la dichiarazione del contribuente affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è, in linea di principio, emendabile e ritrattabile quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico”.

Il contribuente che abbia omesso tale indicazione non può invocare il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale, che opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge”.