In materia di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 (alle cui sentenze di accoglimento dell’eccezione di incostituzionalità è attribuita, si ricorda, efficacia ex tunc) va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione da parte di questi della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.

Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 5522 Anno 2019
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA
Data pubblicazione: 26/02/2019


Cass. civ., sez. 6, 26.02.2019, n. 5522