Costituisce causa di inammissibilità non la mancata attestazione, da parte dell’appellante, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal giudice in caso di detta mancanza (Cass 4615/08; Cass 6677/17).

Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 6139 Anno 2019
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: RAGONESI VITTORIO
Data pubblicazione: 01/03/2019


Cass. civ., sez. 6, 01.03.2019, n. 6139