La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite è: “se sia valida la clausola di un contratto di locazione che attribuisca al conduttore di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati ed al contratto, tenendone conseguentemente manlevato il locatore“.

Secondo la suprema Corte a Sezioni Unite, atteso il tenore delle clausole contrattuali, che prevedono:

  1. Il Conduttore si farà carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai Beni Locati ed al presente Contratto;
  2. Il Locatore sarà tenuto al pagamento delle tasse, imposte e oneri relativi al proprio reddito (nella specie, oggetto della clausola in argomento meramente quelle gravanti sull’immobile e inerenti allo stipulato contratto);

la clausola contrattuale in argomento è stata intesa come un’ulteriore voce o componente (oneri tributari) costituente un’integrazione del canone locativo, che concorre alla determinarne dell’ammontare complessivo dovuto dalla conduttrice.

Mentre il legislatore ha ritenuto di vincolare l’autonomia negoziale dei contraenti a questioni attinenti alla durata del contratto, alla tutela dell’avviamento e alla prelazione, ha lasciato alla libera determinazione delle parti il canone di locazione, che può ben prevedere l’obbligazione di pagamento per oneri accessori.

Cassazione Civile Sent. Sez. U Num. 6882 Anno 2019
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Data pubblicazione: 08/03/2019


Cass. civ., sez. un., 08.03.2019, n. 6882