Corecom

Corecom Lazio, delibera 22/12

Oggetto del presente procedimento è la legittimità degli addebiti fatturati all’utente, il cui accertamento è pregiudiziale alla decisione relativa alla domanda di storno degli insoluti. Pertanto, se è pur vero che la pretesa creditoria è stata azionata da un soggetto terzo (cui l’operatore ha ceduto il proprio presunto credito nei confronti del cliente) che non riveste la qualifica di “operatore” ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 del regolamento allegato alla delibera Agcom n. 173/07/CONS, l’utente ha interesse all’accertamento della legittimità dell’attivazione del servizio telefonico cui l’emissione delle fatture di cui chiede lo storno è correlata, e tale accertamento non può che essere proposto nei confronti dell’operatore telefonico che ha attivato il servizio ed emesso le fatture, a prescindere dalle vicende successive (cessione) che interessano i diritti di credito che ne discendono.

La controversia rientra pertanto senz’altro tra quelle “in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi” che, ai sensi dell’articolo 2 della delibera n. 173/07/CONS “sono rimesse alla competenza dell’Autorità”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *