Corecom

Corecom Umbria, delibera 40/14

Il gestore, se richiesto, ha l’obbligo di inserire e registrare le volontà ed i dati comunicati dal cliente nella base dati di cui all’articolo 2 della delibera Agcom 36/02/CONS, in vista della pubblicazione del nominativo specificato dall’istante nel primo elenco utile della Pagine bianche relative alla rete urbana di appartenenza dell’utente.

La generica indicazione dei reclami inoltrati per malfunzionamento del servizio, senza indicare né il tempo dell’inoltro né elementi identificativi dei medesimi non può essere accolta: infatti, se è vero che il reclamo può essere effettuato telefonicamente al servizio clienti, e anche vero che ad ogni reclamo telefonico viene assegnato un codice identificativo che viene immediatamente comunicato all’utente, sia al fine della tracciabilità, sia al fine di ottenere aggiornamenti sullo stato del medesimo[1].


[1] Cfr. delibera Agcom 179/03/CSP, art. 8 e delibera Agcom 79/09/CSP, art. 4, comma 1, lett. i. Conformi: Corecom Lombardia, delibera 20/17

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