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Corecom Umbria, Determinazione n. 22/11

Come stabilito dall’Agcom con delibera n. 32/11/CIR, il sindacato dell’Autorità non può investire aspetti del rapporto contrattuale che non attengono nemmeno indirettamente alla fornitura del servizio di comunicazione elettronica, ma che concernono aspetti di natura tributaria, quali quelli relativi all’assoggettamento all’aliquota iva delle somme imputate a titolo di spese di spedizione fatture. Il computo della base imponibile dell’aliquota iva è disciplinato direttamente ed in via esclusiva dal legislatore; alcun riferimento a tale profilo è invece rinvenibile nella normativa di settore dell’Autorità, né nelle condizioni generali di abbonamento applicate dall’operatore nell’erogazione del servizio di comunicazioni elettroniche. Ne consegue, pertanto, che una pronuncia decisoria in ordine all’an debeatur per determinare se e a che titolo l’imposta è dovuta potrà intervenire solo da parte della competente autorità giudiziaria.

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