Giurisprudenza

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. VI, 11/01/2021, n.70

La notifica della cartella di pagamento deve essere effettuata, entro il termine di decadenza indicato dalla normativa, a tutti i soggetti coobbligati nei confronti dei quali il fisco intenda procedere

Inequivoco è il tenore del D.P.R. n.602 del 1973 art.25, comma 1, nello stabilire che l’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede, a pena di decadenza, entro i termini fissati dal D. L. n.106 del 2005, art. 1 rispettivamente per la disciplina a regime e per quella transitoria. L’aver imperniato la formulazione della norma in questione sulla congiunzione disgiuntiva “o” dimostra che la voluntas del legislatore era di istituire un perfetto parallelismo, quanto ai termini entro i quali attivare la procedura esecutiva, tra tutti i condebitori nei confronti dei quali tale attivazione voleva essere eseguita, a prescindere dalla diversità di titolo di responsabilità fiscale di ciascuno di essi.

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