Giurisprudenza

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, n.2312

La proposizione di più censure, comunque non accolte dal giudice di merito, non costituisce, di per sé sola, valida ragione per discostarsi dal criterio generale della soccombenza

È da cassare la decisione del Tribunale che ha ritenuto opportuno compensare le spese del secondo grado, confermando altresì la compensazione di quelle relative al primo grado, valorizzando, ai fini della valutazione di soccombenza della parte, il fatto che quest’ultima avesse proposto opposizione alla cartella di pagamento non soltanto allegando la mancata notificazione del verbale di contravvenzione al codice della strada ad essa presupposto, ma anche eccependo la decadenza e la prescrizione del credito ai sensi dell’art. 1, comma 153, l. n. 244 del 2007. Detta circostanza, in realtà, può rilevare ai fini dell’esclusione della condanna della parte ex art. 96 c.p.c., ma non è certamente idonea a spiegare alcun effetto sul governo delle spese, poiché la proposizione di più censure, comunque non accolte dal giudice di merito, non implica alcuna soccombenza reciproca, nè costituisce, di per sé sola, una valida ragione per discostarsi dal criterio generale della soccombenza previsto dall’art. 91 c.p.c..

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