Dottrina

Multe per auto in leasing: quando il pagamento non spetta all’utilizzatore

Le multe devono essere pagate dall’utilizzatore

In un contratto di leasing relativo ad un automobile, la proprietà dell’auto appartiene ad una società che ne sta concedendo l’utilizzo ad una altra persona od una società in cambio di una cifra economica pattuita. Durante la vigenza di tale contratto le multe subite dall’autovettura devono essere pagate indiscutibilmente dall’utilizzatore del veicolo e non dalla società proprietaria dello stesso. Tuttavia la prassi e la giurisprudenza hanno dimostrato che sussistono delle eccezioni a questa regola. Sul punto è bene sottolineare che dal 3 Novembre 2014 gli utilizzatori in un contratto di leasing relativo ad un automobile sono obbligati a comunicare alla motorizzazione civile l’utilizzo dell’autovettura ai sensi dell’art 94 comma 4 bis del codice della strada, e in caso di mancato adempimento di tale obbligo la sanzione è di € 727,00.

Che succede se il verbale viene inviato esclusivamente alla società proprietaria dell’autovettura e non all’utilizzatore

Quando il verbale viene inviato esclusivamente alla società proprietaria dell’autovettura, le ipotesi possibili sono tre: 1) l’ente accertatore ( Pubblica amministrazione o Autorità di sicurezza) ha errato nella notifica non prendendo atto dell’esistenza dell’utilizzatore pure comunicata tempestivamente da quest’ultimo; 2) il contratto di leasing era stato stipulato prima del 3 Novembre 2014 e dunque non sussisteva l’obbligo per gli utilizzatori di comunicare il cambio intestazione alla Motorizzazione; 3) l’utilizzatore non ha adempiuto al proprio obbligo di comunicare alla motorizzazione il cambio di intestazione e pertanto l’ente accertatore ha inviato il verbale alla società che risultava unica intestataria del veicolo. La società di leasing in tutte e tre le ipotesi deve comunicare all’ente accertatore il nominativo dell’utilizzatore in maniera da tenersi indenne da qualsivoglia responsabilità. Effettuata tale comunicazione sarà l’ente accertatore a dover notificare all’utilizzatore il verbale.  Se la società di leasing non effettua tale comunicazione, nelle prime due ipotesi resta responsabile della violazione, perchè comunque la pubblica amministrazione può inviarle verbale in qualità di responsabile in solido, ai sensi dell’art 196 del codice della strada. Nella terza ipotesi la società concedente conserva il diritto di regresso nei confronti dell’utilizzatore ma esclusivamente sull’importo oggetto del primo verbale e non su eventuali conseguenze derivanti da mancato pagamento o mancata indicazione del nome del conducente. Nei primi due casi l’utilizzatore non risponde del verbale, se esso non gli viene comunicato. Nel terzo caso l’utilizzatore non solo potrebbe dover rispondere del verbale, a causa del diritto di regresso esercitato dalla società di leasing, ma potrebbe anche essere condannato ad un ulteriore sanzione di Euro 727 per non aver comunicato la nuova intestazione alla motorizzazione civile.

Contratto scaduto

Altro caso nel quale l’utilizzatore può essere considerato non responsabile è quello della scadenza formale del contratto di leasing. In quel caso la società concedente risponde del verbale, a meno che non provi di essersi opposta alla circolazione del veicolo ( ordinanza  Cassazione n. 7701/2019).

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