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Agcom, delibera 127/10/CIR

L’articolo 2, allegato A della delibera Agcom n. 173/07/CONS, circoscrive l’ambito di applicazione oggettivo della procedura alle controversie concernenti “il mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi”.

Sono escluse dalla competenza dell’Autorità, nell’ambito dell’attività di risoluzione delle controversie, le problematiche relative alle reti e agli impianti di telefonia, concernenti esclusivamente la localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica (ad esempio installazione, spostamento di cavi, ecc.), e non anche la fornitura del servizio stesso.

Il problema della localizzazione degli impianti, come lamentato nel caso di specie, è disciplinato dagli articoli 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003, che stabilisce come gli impianti di reti di comunicazione elettronica hanno carattere di pubblica utilità, se finalizzati alla fornitura di servizi ad uso pubblico. La localizzazione di tali impianti non avviene in modo casuale ma può essere condizionata dalla necessità di accedere a terreni privati, ovvero utilizzare infrastrutture già esistenti. Inoltre, l’interesse generale alla loro realizzazione prevale su quello del privato al mantenimento della pienezza delle facoltà legate al diritto di proprietà.

Alla luce di tali considerazioni, la richiesta di spostamento di infrastrutture (nella specie, la cassetta di derivazione) destinate a soddisfare esigenze primarie della collettività esula dall’ambito oggettivo di cognizione dell’Agcom, in quanto non attinente al singolo rapporto contrattuale tra le parti avente ad oggetto la fornitura del servizio.

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