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Corecom Umbria, delibera 10/15.

Il Regolamento indennizzi, all’articolo 3, prevede l’erogazione di un indennizzo nei casi di “ritardo nell’attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto ovvero di ritardo nel trasloco dell’utenza” (comma 1); di “ritardi per i quali l’operatore non abbia rispettato i propri oneri informativi circa i tempi di realizzazione dell’intervento o gli eventuali impedimenti, ovvero nel caso di affermazioni non veritiere circa l’esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi” (comma 2).

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta, non risulta che la fattispecie rientri nelle ipotesi di cui al menzionato articolo 3 in quanto l’operatore, con nota scritta, comunicava all’istante che stava “provvedendo ad attivare Internet senza limiti sulla linea telefonica oggetto del contratto”, pertanto stava adempiendo ai propri obblighi contrattuali. La procedura di registrazione, poi, è un onere del cliente, necessaria, come risulta dal testo del contratto, al fine di collegarsi ad un servizio per la cui attivazione, per così dire, l’operatore ha già fatto la sua parte.

In altri termini, ai fini della fruizione del servizio “Internet senza limiti”, il contratto prevede l’attivazione di entrambi i soggetti coinvolti, l’operatore da un lato, l’istante dall’altro: il primo aveva l’obbligo di attivare il servizio, il secondo, per fruirne, aveva l’onere di effettuare la procedura di registrazione, indicata nel contratto alla voce “Istruzioni per la prima navigazione”: in mancanza di ciò, l’istante non può imputare all’operatore la mancata attivazione del servizio e la relativa domanda di indennizzo va rigettata.

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