Ufficio Stampa

È legittima la doppia esenzione dal pagamento dell’IMU per i coniugi che hanno la residenza in immobili diversi

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre 2022, ha rivoluzionato la disciplina in materia di IMU, riportando l’uguaglianza al centro del rapporto di imposizione e dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201  come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013 rispetto agli artt. 3, 31 e 53 Cost. nella parte in cui stabilisce: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.

In sostanza, con la sentenza in parola, la Corte Costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, nulla incidendo il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia, sanando un’intollerabile ingiustizia nel trattamento fiscale della famiglia.

L’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, che mantenendo la stessa portata discriminatoria limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, Dl 201/2011) e che prevedono che i componenti del nucleo familiare optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5-decies del Dl 146/2021).

La sentenza della Corte Costituzionale, di fatto, riconosce, altresì, – dichiara Camillo Bernardini Presidente Nazionale di ADICU – Associazione a Difesa dei consumatori e degli Utenti aps – il diritto alla presentazione dell’istanza di rimborso del quantum assolto a titolo di IMU in eccesso negli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 1, comma 164, l. 27 dicembre 2006, n. 296 documentando i versamenti eseguiti e il requisito di dimora abituale nell’anno di imposta”.

Per informazioni ed assistenza per richiedere il rimborso dell’IMU, gli utenti possono visitare il sito internet dell’associazione al link: www.adicu.it oppure contattare ADICU aps al numero 06.88642693 o via mail segreteria@adicu.it.


Corte-Costituzionale-209-2022
Sentenza Cassazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *