Giurisprudenza

Doppie imposizioni e applicazione dei benefici convenzionali

SENTENZA DEL 28/07/2023 N. 23025/5 – CORTE DI CASSAZIONE

Ai fini dell’applicazione dei benefici derivanti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni è sufficiente che il contribuente sia potenzialmente assoggettabile (“liable to tax”) a imposizione nello stato di residenza.
Nello specifico, non è necessario che lo stesso sia effettivamente tassato (“subject to tax”) nell’altro Stato, poiché lo scopo dei trattati bilaterali è essenzialmente quello di “eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l’attività economica internazionale”.
Alla luce di tali considerazioni la Corte di Cassazione, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (causa c-540/2007), ha cassato con rinvio una sentenza di merito in base alla quale a una società residente in Italia veniva negato il rimborso delle ritenute operate sui dividendi corrisposti alla capogruppo, residente nei Paesi Bassi.

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