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La responsabilità dei genitori al vaglio della Suprema Corte

Motorini truccati, i genitori rispondono delle modifiche apportate dai figli minorenni.

Con la sentenza 6685/07 della seconda sezione civile (pubblicata in Diritto&Giustizia il 23 marzo scorso e consultabile nella sezione Arretrati), la Suprema corte ha offerto lo spunto per alcune considerazioni sotto diversi profili. Una prima questione, riguarda la non assoggettabilità a sanzione del minore. Preliminarmente va osservato che, l’articolo 2 della legge 689/81, dispone che non può essere sottoposto a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto gli anni diciotto. Ciò implica che, in caso di violazione risponde, chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Il problema per quanto qui interessa, rientra nel sistema generale della responsabilità per colpa, e precisamente, si tratterebbe di una duplice presunzione di colpa ovvero in “educando ed in vigilando”.[1]

Come osservato da autorevole dottrina,[2] la responsabilità dei genitori è una responsabilità per fatto altrui a titolo di colpa personale e propriamente di colpa presunta.
In particolare, la giurisprudenza è intervenuta per chiarire il concetto di colpa stabilendo che è fondata sulla «violazione dei doveri correlati all’esercizio della potestà, in particolare i doveri di educazione e di vigilanza».[3]

Ma sulla scorta di tali considerazioni, si deve tener conto che, l’articolo 2048 Cc al comma 1, dispone a carico dei genitori, un regime di responsabilità piuttosto rigoroso per il fatto illecito commesso dai figli o da persone sottoposte alla loro vigilanza qualora siano minorenni[4]. Tale questione non è priva di rilievo pratico.

In questa prospettiva, la seconda questione che va indubbiamente messa in risalto è che, tale presunzione potrebbe essere vinta solo con la prova a carico dei genitori stessi, di non avere potuto impedire il fatto.

La norma del codice civile richiede pertanto – come prova liberatoria a favore dei genitori – di aver convenientemente educato il minore, e di aver vigilato la sua condotta in modo da prevenire la commissione dell’illecito. Sulla base di questa interpretazione giuridica, emerge che, la prova a carico del genitore appare quanto mai rigorosa e piuttosto ardua da fornire.

Come è stato puntualmente osservato[5], tra l’altro l’articolo 2048 – a differenza di ordinamenti stranieri – non introduce una benché minima distinzione in ordine all’età dei figli. Il nostro sistema è privo dunque, di una normativa capace di garantire una graduazione della responsabilità. Pertanto l’illecito commesso da un diciassettenne – prossimo ad acquisire la piena capacità di agire – è pari al medesimo fatto commesso ad esempio da un dodicenne.

Questo rigore interpretativo, pare necessariamente operare a vantaggio del danneggiato dell’illecito operando una traslazione di responsabilità a carico dei genitori legati da un rapporto giuridico qualificato con il figlio.

A mitigare l’eccessivo formalismo dell’istituto in giurisprudenza si è talvolta sostenuto che la responsabilità per il fatto illecito del minore, postula la coabitazione e, pertanto, viene meno quando il minore abbia stabilmente lasciato la casa familiare per fatto non imputabile al genitore, sottraendolo così ad ogni possibilità di controllo e vigilanza[6].

Tuttavia anche su tale punto le posizioni non sono state unanimi, e recentemente i giudici di legittimità, si sono pronunciati affermando che «in nessun modo il genitore esercente la patria potestà può eludere i propri obblighi di vigilanza adducendo la non coabitazione con il minore»[7].

Ala luce delle considerazioni suesposte, e tenendo conto della pronuncia in commento, si può concludere che, le motivazioni addotte in sentenza si basano sul presupposto che il dovere dei genitori di impedire il compimento di illeciti da parte dei figli è funzione del loro ufficio, ovvero dei doveri imposti loro dall’ordinamento nell’interesse dei figli medesimi.


[1] In particolare, tale prova si concreta, per i genitori, nella dimostrazione di aver impartito al minore un’educazione conforme alle sue condizioni morali e sociali, nonché di aver esercitato una vigilanza adeguata all’età, al carattere e all’indole del medesimo cfr. Cassazione civile, Sezione terza, 26/06/2001, in Giust. Civ., 2002, I, 710, Cassazione civile, Sezione terza, 21/09/2000, in Resp. Civ. e Prev., 2001, 73, Cassazione civile, Sezione prima, 10/07/1996, n.6302 in Mass. Giur. It., 1996.

[2] C.M Bianca,  Diritto Civile – La responsabilità – Milano (ristampa) 2004, p. 690 ss.

[3] G. Alpa e M. Bessone, I fatti illeciti, in Tratt. Rescigno, 14, VI, Torino, 1982, 323.

[4] A. Figone, Responsabilità civile dei genitori, dei tutori, degli insegnanti e dei maestri d’arte o mestiere, in Trattato di diritto privato, diretto da Mario Bessone, Torino 1999.

[5] C.M. Bianca, op. cit. p. 690 ss.

[6] Cassazione 78/3491

[7] Cassazione, Sezione seconda,  21 marzo 2007, n. 6685, in D&G 23 marzo 2007

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