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La prescrizione presuntiva ed i limiti del giuramento decisorio. Tribunale di Verona, sezione seconda civile, sentenza del 5 marzo 2007

La sentenza in epigrafe si occupa di stabilire i limiti entro i quali il giuramento decisorio, possa essere utilizzato come mezzo per superare la presunzione di prescrizione. Il problema sorge in particolare quando, la parte a cui è stato deferito il giuramento riferisca di aver corrisposto una somma difforme rispetto a quella indicata nel capitolo deferito. Invero si ritiene che la parte a cui è stato deferito il giuramento introduce nel giuramento un elemento nuovo, non solo in contraddizione con l’originaria presunta ammissione dell’esistenza del debito maggiore, ma soprattutto autoattribuendosi la facoltà di fornire mediante giuramento quella prova del preteso intervenuto accordo tra le parti che si sarebbe dovuto dimostrare con i mezzi ordinari di prova.

Il nodo della questione da risolvere è dunque la compatibilità tra eccezione di prescrizione presuntiva e l’affermazione di aver saldato una somma inferiore puntualizzata solo in sede di giuramento.

La legge prevede prescrizioni denominate presuntive[1], caratterizzate dal fatto che, trascorso un dato periodo indicato dagli artt. 2954-2956, il diritto si presume estinto per intervenuto pagamento[2]. Non si tratta quindi si una vera e propria prescrizione ma di una presunzione “iuris tantum” di estinzione, che ammette cioè la prova contraria purchè data nelle limitate forme previste dagli artt. 2959 e 2960, ovvero ammissione in giudizio del convenuto circa il fatto che l’obbligazione non è stata estinta e deferimento del giuramento decisorio[3].

Ci si chiede dunque, se la dichiarata estinzione parziale dell’obbligazione, costituendo modificazione sostanziale della formula equivalga a rifiuto di giurare oppure se tale variazione non infici in alcun modo il carattere decisorio del giuramento. Ai fini di comprendere i termini della questione occorre dar conto dell’istituto del giuramento decisorio[4] che ha per oggetto fatti specifici che siano decisivi per la definizione della causa[5].

Siamo dunque in presenza di una prova legale, dalla quale dipende la decisione della causa nel merito, senza la possibilità d’integrazione con altre fonti di prova e di diverso apprezzamento dei atti ad opera del giudice al quale spetta soltanto di stabilire “an iuratum sit” ovvero se il giuramento sia stato prestato[6].

La giurisprudenza in proposito non è unanime se vi sono alcune pronunce[7] che affermano che l’alterazione della formula di giuramento non equivale a rifiuto a giurare, in senso opposto la Suprema Corte[8] cassa le decisioni dei giudici di merito che avevano ritenuto accertata l’estinzione del debito.

Nel caso de quo le dichiarazioni rese dalla parte a cui è stato deferito il giuramento sono limitative della domanda e pertanto l’eccezione di prescrizione non può essere fatta valere qualora il debitore sostenga di aver estinto l’obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, e ciò dal momento che egli nega parzialmente l’originaria esistenza del credito stesso e quindi implicitamente riconosce di non averlo estinto limitatamente a tale parte[9]. Ma in giurisprudenza è emerso anche un orientamento che ritiene che la dichiarazione di aver pagato a saldo una somma inferiore a quella domandata equivalga a giuramento non prestato[10].

Ma il punto nodale è che l’eccezione relativa alla prescrizione presuntiva limita di fatto l’oggetto del giudizio al credito nella misura dedotta dal creditore. Pertanto se il debitore sostiene di aver estinto l’obbligazione con il pagamento di una somma inferiore a quella richiesta, non può in alcun modo avvalersi della prescrizione presuntiva di pagamento, ma dovrà contestare e provare la misura dell’obbligazione controversa

Di fronte all’eccezione di prescrizione presuntiva, il debitore è tenuto a dimostrare solo il decorso del termine previsto dalla legge, mentre spetta al creditore, se vuole vincere la presunzione a suo carico, provare che il suo diritto non è stato soddisfatto. Tale prova, salvo ammissione di non pagamento, da parte del debitore, può essere data solo a mezzo del giuramento decisorio a costui deferito, con la conseguenza che, una volta che questo mezzo istruttorio sia stato ammesso, è solo alla stregua della dichiarazione resa dal giurante che, il giudice, senza alcun potere di valutarne la veridicità e di sindacarne l’attendibilità deve decidere la lite.

È indubbio dunque che, partendo dal principio secondo cui l’eccezione di prescrzione avente natura presuntiva non può essere accolta se chi la solleva ha ammesso, anche indirettamente, che l’obbligazione non è stata estinta, ne discende il corollario che essa implica il riconoscimento dell’esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, onde non possa essere fatta valere qualora il debitore sostenga di aver estinto l’obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandatale, ciò in quanto in tal modo egli nega parzialmente l’originaria esistenza del credito stesso e quindi implicitamente riconosce di non averlo estinto limitatamente a tale parte.

È da rilevare però che l’incompatibilità della prescrizione presuntiva con qualunque comportamento del debitore che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell’obbligazione dedotta dal creditore è per così dire interna all’eccezione in questione che in tal caso, non può essere riconosciuta, senza peraltro impingere sulla proponibilità delle altre difese di merito sull’obbligazione stessa. In alte parole, la segnalata incompatibilità va istituita tra il comportamento processuale del debitore e l’eccezione di prescrizione presuntiva, ma non sviluppa i suoi riflessi sulle altre eventuali doglianze che il debitore possa muovere al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che conservano il loro valore e che vanno esaminate e decise con la sentenza che definisce il giudizio.

Dunque in materia di giuramento decisorio, le disposizioni dell’art. 2738 C.c., primo comma, sono indicative della volontà del legislatore di impedire, ogni possibilità di rimettere in discussione, per effetto delle deduzioni difensive delle parti, l’esito della causa determinata dalla prestazione del giuramento. In altre parole, la parte, alla quale venga deferito il giuramento decisorio su di un fatto, e che ne affermi, sotto il vincolo del giuramento medesimo, la veridicità avrà la certezza processuale del raggiungimento della prova del fatto stesso; per converso, qualora la parte medesima non si presenti all’udienza fissata per il giuramento senza un giustificato motivo ovvero, pur presentandosi, rifiuti di prestarlo, avrà la certezza processuale opposta, ovvero che la prova formatasi sarà a suo sfavore[11].

Ogni diritto si estingue per prescrizione con esclusione dei diritti indisponibili[12] e degli altri diritti indicati dalla legge.


[1] La dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che, in realtà non si tratta di una vera e propria prescrizione, quanto di una presunzione “iuris tantum” di pagamento, infatti il decorso del tempo non influisce sull’estinzione del diritto, ma rileva solo sul piano probatorio. Si possono distinguere tre fasi, una prima in cui il rapporto è disciplinato da regole generali; una seconda in cui alla scadenza della prescrizione presuntiva il rapporto non è estinto, ma il debitore è esonerato dalla prova dell’avvenuto pagamento; ed una terza in cui si ha la vera e propria prescrizione del diritto. Le ipotesi previste dalla legge sono varie, ma hanno in comune la circostanza di disciplinare una serie di rapporti che, sorgono e si estinguono senza particolari formalità: il fondamento di questa disciplina va dunque ricercato in un’esigenza di tutela del debitore chiamato a dimostrare l’avvenuto pagamento. Cfr. Bigliazzi Geri……

[2] La particolare disciplina dettata dagli articoli indicati, trova la sua giustificazione nel fatto che essa si applichi soltanto a quei particolari rapporti in cui si presume dagli usi e dalla prassi che i pagamenti vengano effettuati nell’immediatezza della prestazione offerta.

[3] Gazzoni F., Manuale di diritto privato….

[4] Il giuramento decisiorio si risolve in uno strumento di definizione della causa, attraverso il coinvolgimento di entrambe le parti, tanto che, in passato, l’istituto è stato ricondotto ad una sorta di contratto, o meglio di sfida, fra i due litiganti. Ancora oggi si discute se possa parlarsi, propriamente, di mezzo di prova, o non piuttosto, di un mezzo di decisione della controversia. Cfr. Picardi N.

[5] Il carattere della decisività può riguardare anche uno solo dei fatti costitutivi, estintivi o modificativi oggetto del giudizio,purchè suscettibili di valutazione autonoma. Cfr. Picardi N., …. 2006.

[6] Picardi N., op. cit.

[7] Tribunale Milano 13 giugno 1938.

[8] Cass civ., II 2058/1962

[9] Cass. Civ. I 7277/2005

[10] Così il Pretore di Roma laddove il deferito giura di aver pagato la somma indicata nella formula non al netto d’imposte, ma comprensiva di ogni accessorio: il “giurante variando la cifra ha introdotta una modificazione sostanziale e quindi non consentita del contenuto del capitolo. Ne deriva che il giuramento si deve avere come non prestato” (Pretura di Roma, 24 ottobre 1981).

[11] Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto 17 gennaio 2004, N. 2Pagina 85 Boccia Antonio AlessioUNA SVISTA DEL MAGISTRATO GIUDICANTE NELL’INTERPRETAZIONE DEI MEZZI DI PROVA

[12] L’imprescrittibilità di alcuni diritti deriva, dunque, dalla circostanza che sono sottratti alla sfera di disponibilità del privato e rispondono anche ad un interesse generale.

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