Giurisprudenza

Tribunale Chieti, 05/02/2009, n. 92

Gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prima di agire in giudizio sono tenuti, ai sensi dell’art. 1, comma 11, L. n. 249/1997, a promuovere preventivamente un tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio, il che realizza un vero e proprio passaggio obbligato di natura stragiudiziale per tutte le liti in tema di utenza telefonica, con la conseguenza che il mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione comporta l’improcedibilità della domanda.

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