Giurisprudenza

Il maggior corrispettivo non è presumibile dal valore accertato ai fini dell’imposta di registro-ipotecaria-catastale

L’esistenza di maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al d.P.R. 26/04/1986 n. 131 ovvero delle imposte ipotecarie catastali di cui al d.lgs. 31/10/1990 n. 347.

L’ennesima conferma arriva dalla

Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 8636 Anno 2019
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: D’ANGIOLELLA ROSITA
Data pubblicazione: 28/03/2019

con le seguenti Motivazioni

Tale disposizione ha, dunque, superato il passato orientamento, reiteramente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’amministrazione finanziaria sarebbe stata legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza, sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, e ciò in base alla presunzione — il cui superamento si poneva a carico del contribuente – della corrispondenza del prezzo incassato e dichiarato con il valore di mercato così accertato (cfr., ex plurimis, Cass., 23/07/2014 n.16705,Rv. 632047-01; Cass., 10/06/2013 n. 14571, Rv. 627202-01).

Non v’è dubbio che la disposizione sopravvenuta è applicabile anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, e quindi al caso in esame, trattandosi di norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva (cfr. Cass. 18/04/2018 n. 9513, Rv. 647713 — 01, secondo cui «In tema di imposte sui redditi, l’art. 5, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che esclude l’accertamento induttivo della plusvalenza ricavata dalla cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, è una norma interpretativa e, come tale, retroattiva, in ragione del chiaro intento del legislatore, desumibile, peraltro, dal comma 4 del detto articolo che contempla una disciplina transitoria solo per le disposizioni di cui al comma 1, senza nulla statuire per quelle contenute nei commi 2 e 3.»).


Cass. civ., sez. 5, 28.03.2019, n. 8636

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