Giurisprudenza

Comm. Trib. Reg. del Lazio – Sez. n. 1 – Sent. n. 273/1/2009 – dep. il 20/5/2009

La sentenza di primo grado nei confronti di una SAS decisa in mancanza dei soci deve essere annullata per difetto d’integrazione del contraddittorio e, conseguentemente, la causa va rimessa, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 546/1992, alla Commissione di prima istanza, per la rinnovazione del giudizio.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 59, comma 1, lett. b); DPR n. 600/1973, art. 40; DPR n. 917/1986, art. 5.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. a SS. UU. n. 14815/2008

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