Giurisprudenza

Comm. Trib. Reg. del Lazio – Sez. n. 1 – Sent. n. 339/1/2009 – dep. il 6/7/2009

La Pontificia Università Gregoriana è esentata dal pagamento della TARSU in base al Trattato del 1929 fra la Santa Sede e l’Italia.

Riferimenti normativi: Trattato e Concordato lateranense dell’11/2/1929; L. n. 121/1985, art. 7.

Un pensiero su “Comm. Trib. Reg. del Lazio – Sez. n. 1 – Sent. n. 339/1/2009 – dep. il 6/7/2009

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    COMMENTO
    La Pontificia Università Gregoriana, ma non solo, non deve pagare la raccolta dei rifiuti solidi urbani fatta dall’AMA, gestore del Comune di Roma?
    Questa è la conclusione cui sono arrivati i giudici della I Sezione della CTR di Roma con la sentenza n. 339, pubblicata il 6/7/2009, i quali, dopo avere statuito il carattere tributario della tassa e la propria competenza in materia, hanno annullato l’avviso di accertamento del Comune di Roma che aveva verificato la mancata denuncia dell’immobile e del pagamento.
    I giudici, dopo avere annotato le posizioni contrastanti della Cassazione a SS. UU. sulla natura e sulla giurisdizione (Ord. n. 3274 del 15/2/2006 attribuiva la competenza in materia al giudice ordinario; invece, quella del mese dopo (8/3/2006) è per la giurisdizione del giudice tributario) hanno accolto l’appello, sulla base delle ultime sentenze Cass. n. 5299, 5298, 5297 del 2009 che avevano riconosciuto la natura di tributi a tali tasse.
    Costituisce principio consolidato quello per cui in tema di TARSU, l’art. 62, c. 1°, del D. Lgs n. 507/1993, con previsione di carattere generale, stabilisce che l’imposizione è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite.
    Lo stesso articolo nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali che non possono produrre rifiuti, esige che sia provato dal contribuente che l’uso cui i locali sono destinati, non comporta la produzione di rifiuti, mentre, nel caso specifico, trattandosi di locali destinati all’attività universitaria, li producevano.
    La motivazione di rigetto da parte dei giudici della CTP di Roma è stata:
    – nella normativa non si rinvengono esenzioni per enti ecclesiastici senza fine di lucro;
    – i Patti Lateranensi sono stati modificati dal nuovo Concordato, ratificato con la L. 121/85, che non ha previsto alcuna esenzione;
    – il comma 3 dell’art. 7 ha previsto soltanto l’equiparazione, agli effetti tributari, degli enti ecclesiastici a quelli aventi fini di beneficenza o d’istruzione;
    – inoltre, esplicitamente, ha previsto che le attività diverse da quelle di religione o di culto, sono soggette alle leggi dello Stato e al regime tributario previsto per le medesime.
    I giudici della regionale hanno giudicato errata tale motivazione ritenendo che la legge concordataria del 1929 è tuttora vigente.
    Inoltre, aggiungono, il parere dato dalla Dir. Gen. delle tasse n. 176613/1957 conferma l’esenzione.
    Trattandosi di tributi, scrivono, l’Università è esente dal pagamento in virtù dell’art. 16 del Trattato del 1929 tra la Santa Sede e l’Italia, reso esecutivo con la L. n. 810/1929, il quale ha stabilito che “Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici: Università Gregoriana, … saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente”.
    Si deve osservare che l’esenzione decisa per l’Università dovrebbe estendersi anche agli altri numerosi immobili indicati in tale articolo e nei due precedenti e “a tutti gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio dello Stato italiano”.
    Il legislatore aveva già codificato esplicitamente l’esenzione di tali fabbricati dall’IRPEG, ILOR, INVIM con l’art. 2 del DPR n. 601/1972, dall’imposta straordinaria immobiliare con il DL n. 333/1992 e dall’ICI con l’art. 7, comma 1, lett. e) del D. Lgs n. 504/1992.
    Inoltre, ai sensi degli artt. 6, c. 3°, lett. e) del RDL n. 652/1939 e
    38, c. 2°, lett. b) del DPR n. 1142/1949, detti immobili non sono soggetti all’accertamento generale dei fabbricati.
    Si possono fare alcune osservazioni.
    L’art. 7, c. 1, della L. n. 121/1985 stabilisce “che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un’associazione o istituzione non possono essere causa di speciali gravami fiscali” e, certamente, non è speciale la TARSU, adesso TARI, che è una tassa dovuta per pagare il servizio della raccolta dei rifiuti.
    Il comma 3 dello stesso articolo precisa che “le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette …al regime tributario previsto” e, nel caso specifico, si tratta di locali destinati all’istruzione universitaria: si evidenzia che il Comune tassa tutte le scuole di ogni ordine e grado.
    Una lettura più attenta del parere richiamato in sentenza n. 176613/1957 specifica che i corrispettivi per il ritiro dei rifiuti solidi urbani devono ritenersi esenti solo “da detto tributo (IGE)”, non che non si doveva pagare il servizio.
    Il lungo elenco degli immobili dell’articolo concordatario evidenzia l’impatto quantitativo dell’esenzione statuita, da sommare anche all’esclusione della tariffa già concessa dal Comune di Roma con l’art. 10 della Delibera n. 24/2003 “degli edifici della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute adibite al culto pubblico, esclusi gli eventuali locali e aree scoperte a uso abitativo o a usi diversi da quelli del culto in senso stretto”.
    Si pongono senza dubbio problemi per il Comune di Roma, i suoi cittadini ed il gestore: chi deve pagare?
    Si deve ricordare, infine, la posizione già espressa della Commissione UE che ha richiesto altre informazioni su “certi vantaggi fiscali delle Chiese italiane” che potrebbe anche includere il caso della sentenza, richiamata.

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