Giurisprudenza

Comm. Trib. Reg. del Lazio – Sez. n. 20 – Sent. n. 121/20/2009 – dep. il 4/9/2009

Una villa, con il suo parco, che sia dichiarata bene di interesse storico- artistico, appartiene al demanio artificiale.
Ne deriva che è inammissibile una sdemanializzazione in forma tacita, che si verificherebbe ogni volta che l’autorità amministrativa rimanesse inerte o adottasse comportamenti contrastanti con la volontà di conservare la demanialità del bene.
Conseguentemente detta area è soggetta al pagamento della TOSAP ai sensi dell’art. 38, comma 1 del D. Lgs n. 507/1993.
Nella specie, il Ministero delle finanze aveva riconosciuto ad una ONLUS che occupava la villa per iniziale immissione nel possesso fatta dalla proprietaria la mancanza del presupposto impositivo, perché l’area in oggetto non era aperta all’uso pubblico, né mai destinata al soddisfacimento degli scopi istituzionali dell’amministrazione comunale.

Riferimenti normativi: artt. 822 e 823 c.c., D. Lgs 507/1993, art. 38.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass n. 18345, 2608, 3742 del 2007, 15076/2004.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *