Corecom

Corecom Umbria, delibera 25/15

L’articolo 2 della delibera n. 173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni, prevede espressamente che “sono rimesse alla competenza dell’Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi”, intendendo così delimitare l’ambito oggettivo delle controversie soggette all’obbligatorietà del tentativo di conciliazione in quanto connesse allo specifico rapporto intercorrente tra l’utente e l’operatore, escludendo da tale ambito quelle che potrebbero insorgere tra le stesse parti, ma al di fuori del medesimo rapporto contrattuale[1].

Nel caso di specie, pertanto, nessuna responsabilità può essere ascritta all’operatore, non risultando che fra quest’ultimo e l’istante sia mai intercorso un rapporto contrattuale, essendo il gestore intervenuto esclusivamente come operatore di rete ed a prescindere da ogni forma di legame con l’utente[2].


[1] AGCOM delibera 127/10

[2] Conformi: AGCOM, delibera 82/11, CORECOM Toscana, delibera 5/13, CORECOM Abruzzo, delibera 5/14, CORECOM Piemonte, determinazione 8/15

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