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T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 03/05/2017, n. 163

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la nomina dei membri del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.com.), trattandosi di atto di alta amministrazione rispetto al quale si configurano interessi legittimi degli aspiranti[1].

[1] Conformi: Consiglio di Stato sez. V, 17/02/2015, (ud. 02/12/2014, dep. 17/02/2015), n. 807, T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 05/02/2014, (ud. 22/01/2014, dep. 05/02/2014), n. 99, Cassazione civile sez. un., 16/04/1998, n. 3882.


T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 03-05-2017, n. 163

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