Giurisprudenza

Cassazione civile, 3 sez., 24/04/2023, n. 10896

Sez. 3 – Sentenza n. 10896 del 24/04/2023 (Rv. 667790 – 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA PAOLO.  P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

F. (DI PIETROPAOLO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D’APPELLO ROMA, 21/07/2020

092 GIURISDIZIONE CIVILE  –  037 GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, qualora la parte deduca, da un lato, di non aver ricevuto la notifica della cartella e dell’intimazione di pagamento, e dall’altro che l’Agente per la riscossione, mediante il procedimento svolto ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come tale opposto, avrebbe illegittimamente compensato un credito dell’esecutato con un debito dello stesso nei confronti dell’amministrazione, senza il preventivo accertamento ex art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973, da parte dell’ente pubblico titolare del credito, la ragione di opposizione recuperatoria così allegata non può farsi utilmente valere davanti al giudice ordinario ex art. 615 c.p.c., dovendo dedursi nei termini, per evitarne la preclusione, davanti al giudice tributario, munito di giurisdizione, dal momento che, in tal modo, si contesta l’originaria sussistenza del credito erariale.

 

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