Per espressa previsione normativa (art.52, comma 6, D.P.R. n.633/1972, cui rinvia anche l’art.33 D.P.R. n.600/1973) il pvc  (processo verbale di costatazione) deve essere sottoscritto sia da coloro che lo hanno redatto sia dal contribuente.

In mancanza l’avviso di accertamento che trae origine, causa e motivazione (anche per relationem) da esso, va considerato invalido ed inefficace.

L’unica ipotesi ammessa, di mancata sottoscrizione di esso da parte del contribuente, è quella dell’espresso rifiuto a sottoscriverlo,  circostanza che deve risultare dall’atto stesso.

Così la Ctp di Torino con la sentenza n. 851/06/2018 depositata 03/10/2018.


CTP Torino, sez. 6, 03.10.2018, n. 851