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Corecom Abruzzo, delibera 09/19

Si ritiene dovuto e quindi legittimo il pagamento delle rate residue del terminale in ragione del recesso anticipato del contratto effettuato dall’istante prima dei 30 mesi previsti. Se così non fosse, infatti, verrebbe a costituirsi un ingiustificato arricchimento da parte del medesimo che si ritroverebbe ad avere in uso gratuitamente il cellulare rispetto al quale invece era dovuto un corrispettivo come da contratto sottoscritto.

Mentre, per la restante parte dell’insoluto si ritiene di accogliere la richiesta di storno in ragione del fatto che l’operatore, nonostante l’evento impeditivo dell’istante di poter effettuare i pagamenti tramite la carta di credito non ha voluto in alcun modo concedere di effettuare il saldo delle fatture tramite diversa modalità.

L’istante ha infatti più volte effettuato tale richiesta senza tuttavia ottenere un riscontro positivo, dimostrando comunque buona fede ed un corretto comportamento, mentre dall’altra parte l’atteggiamento dell’operatore non è stato improntato ai principi sopra richiamati, trincerandosi esclusivamente dietro le condizioni di contratto e per nulla valutando l’eccezionalità del caso. Tra l’altro non può non essere rammentato che è comunque stato permesso all’istante di effettuare i pagamenti delle fatture insolute tramite bollettino postale per poter ottenere la riattivazione del servizio.


Corecom Abruzzo - Delibera n. 09-2019

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