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Corecom Umbria, delibera 04/19

La richiesta di indennizzo per tardiva gestione del recesso non può esser accolta, atteso che l’interesse dell’utente è soddisfatto con il recupero o lo storno delle somme addebitate successivamente alla cessazione del contratto: a fronte della fatturazione indebita non sussistono, infatti, gli estremi per la liquidazione di un indennizzo, bensì la possibilità dell’utente di richiedere lo storno e/o il rimborso degli importi fatturati, ma non dovuti[1].


[1] Conformi: Agcom, Determina n. 69/18/DTC; Agcom, delibera n. 16/16/CIR

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