In base al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’onere delle spese processuali va ripartito alla luce dell’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza va compiuta in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola l’art. 92 cod. proc. civ. il giudice di merito che compensi le spese per soccombenza reciproca qualora la parte vittoriosa in appello fosse risultata soccombente in primo grado (Cass. n. 20261 del 2017).

Il fatto

Con unico motivo il ricorrente censurava la sentenza impugnata per avere disposto la compensazione delle spese del giudizio nonostante la soccombenza di controparte.

La dichiarata illegittimità dell’intimazione di pagamento impugnata, avrebbe dovuto indurre la CTR a porre le spese processuali a carico dell’Agenzia delle entrate, quale parte soccombente in relazione all’esito complessivo del giudizio nel suo insieme, non assumendo rilievo l’esito favorevole all’Ufficio del giudizio di primo grado.

Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 8097 Anno 2019
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO
Data pubblicazione: 21/03/2019


Cass. civ., sez. 6, 21.03.2019, n. 8097