La Cassazione ritorna ad esprimersi sull’accertamento emesso “ante tempus” confermando il consolidato orientamento secondo cui l’atto impositivo è illegittimo. Le garanzie fissate nell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 trovano applicazione a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati all’acquisizione della documentazione.

Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 8330 Anno 2019
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
Data pubblicazione: 25/03/2019

In materia di contraddittorio endoprocedimentale, è consolidato l’orientamento di questa Corte, secondo cui «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento — termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni — determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio» (Cass., Sez. U., n. 18184 del 2013).

Si è quindi precisato (Cass. n. 29143 del 2017, che richiama Cass. n.15624 del 9/07/2014) che le garanzie fissate nell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 trovano applicazione a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati all’acquisizione della documentazione, com’è pacificamente avvenuto nel caso di specie.

Principio questo confermato dalla più recente pronuncia delle Sezioni Unite civili di questa Corte n. 24823 del 2015 (ribadito, da ultima, da Cass. n. 1007 del 17/01/2017) con la specificazione che «in tema di garanzie per il contribuente, l’obbligatorietà generalizzata del contraddittorio preventivo di cui all’art. 12, comma 7, della 1. n. 212 del 2000, applicabile a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione, esclude l’ammissibilità della cd. “prova di non resistenza”» (in senso analogo anche Cass. n. 1969 del 2017).


Cass. civ., sez. 6, 25.03.2019, n. 8330