Giurisprudenza

La mancata partecipazione al contraddittorio non preclude di provare in giudizio l’infondatezza della pretesa

E’ principio fermo in giurisprudenza che la mancata partecipazione al contraddittorio preventivo, non preclude al contribuente di provare, in via giudiziaria, l’infondatezza della pretesa erariale.

E’ quanto stabilito dalla

Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 9448 Anno 2019

Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: D’ANGIOLELLA ROSITA
Data pubblicazione: 04/04/2019

Nella fattispecie, pur vedendosi in ipotesi nella quale il contribuente non aveva risposto all’invito dell’Ufficio al contraddittorio, il contribuente ha impugnato l’accertamento ed ha offerto a sua discolpa una serie di elementi indiziari che i giudici d’appello hanno verificato e ritenuto prevalenti rispetto agli strumenti parametrici, il che non contrasta, ma, anzi, conferma la corretta applicazione, della normativa in materia“.


Cass. civ., sez. 5, 04.04.2019, n. 9448

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