Giurisprudenza

Dichiarazione ex art. 74 bis diritto al rimborso Iva entro il termine decennale

La dichiarazione ex art. 74 bis (Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatte amministrative) comma 1 del DPR n. 633 del 1972 è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività con la conseguenza che fa sorgere, al pari della dichiarazione annuale, da quella data, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 633 del 1972, il diritto al rimborso dei versamenti d’imposta che risultino effettuati in eccedenza il cui termine di prescrizione è quello ordinario decennale.

Lo ha precisato la

Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 9627 Anno 2019
Presidente: MANZON ENRICO
Relatore: CORRADINI GRAZIA
Data pubblicazione: 05/04/2019

con le seguenti

Motivazioni

In tema di IVA, la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta, risultata alla cessazione dell’attività, essendo regolata dal comma 2 dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche, e ciò proprio perché l’attività non prosegue, per cui non sarebbe infatti possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9794 del 23/04/2010 Rv. 612655 — 01).

Ciò è d’altronde in linea con la Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro dell’IVA versata “a monte” è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso (Sez. 5, Sentenza n. 15229 del 12/09/2012 Rv. 623772 – 01).

Presentazione della dichiarazione prevista dall’art. 74 bis comma 1 del DPR n. 633 del 1972

Il curatore del fallimento aveva presentato la dichiarazione prevista dall’art. 74 bis comma 1 del DPR n. 633 del 1972 e che tale dichiarazione del curatore o del commissario liquidatore, relativamente alle operazioni anteriori all’apertura o all’inizio delle procedure concorsuali, è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività: con la ulteriore conseguenza che essa, al pari della dichiarazione annuale, chiudendo il rapporto tributario antecedente alle procedure concorsuali, fa sorgere, da quella data, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 633 del 1972, il diritto al rimborso dei versamenti d’imposta che risultino effettuati in eccedenza.

Ne deriva, quindi, che il termine decennale di prescrizione per la richiesta del rimborso dei crediti IVA, relativo ad operazioni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, decorre dalla dichiarazione di cui all’art. 74-bis cit. oppure dallo scadere del termine per presentarla e cioè dal quarto mese successivo alla nomina del curatore fallimentare (v. Sez. 5, Sentenza n. 27948 del 30/12/2009 Rv. 611307 — 01; conforme Sez. 5, Sentenza n. 4225 del 02/03/2004 Rv. 570725 — 01).


Cass. civ., sez. 5, 05.04.2019, n. 9627

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *