Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio».

Lo ha specificato la Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 23585 Anno 2019
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
Data pubblicazione: 23/09/2019

Il caso

A seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti della (omissis) s.a.s., l’Agenzia delle entrate emise nei confronti della predetta società, per l’anno di imposta 2008, un avviso di accertamento di maggiori ricavi ai fini IVA e di un maggior valore della produzione ai fini IRAP e, nei confronti del socio (omissis), separato avviso di accertamento ai fini IRPEF per i maggiori redditi di partecipazione nella predetta società ex art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986.

I ricorsi avverso i predetti atti impositivi, separatamente proposti dalla società e dal socio, vennero riuniti dalla Commissione tributaria provinciale di Genova e la sentenza, di parziale accoglimento degli stessi, venne impugnata dalla società e dal socio con distinti appelli che la CTR della Liguria trattò pure separatamente e decise contestualmente, alla medesima udienza, con le sopra indicate sentenze di rigetto degli appelli dei contribuenti.
La società ed il socio hanno impugnato le predette statuizioni con separati ricorsi per cassazione fondati su tre motivi, cui ha replicato l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Le motivazioni dell’ordinanza

Va quindi dichiarata la nullità dell’intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio. E’ principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dall’arresto di Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008 e successivamente ribadito dalle sezioni semplici (cfr., ex multis, Cass. n. 27337 del 2014; n. 11459 del 2009; n. 13073, n. 17925 e n. 23096 del 2012; n. 1047 del 2013; n. 25300 e 27337 del 2014; n. 2094 del 2015; n. 11727 e n. 13737 del 2016), quello secondo cui «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio».

[…] Va pertanto dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, che rende superfluo esaminare ed addirittura riferire i motivi di ricorso per cassazione proposti dai ricorrenti; la sentenza impugnata va cassata con rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e procedere a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese di lite relative a questo grado di giudizio”.


Cass. civ., sez. 6, 23.09.2019, n. 23585