Non ricorre la prova dello svolgimento di attività con carattere di abitualità e prevalenza, per il socio accomandatario di una società, rimasta inattiva e improduttiva di reddito dalla costituzione al suo scioglimento.

L’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non può essere desunto sulla base di elementi di carattere fiscale, in quanto tali elementi non rilevano sul piano previdenziale (vd. Cass., Ordinanza n. 3145/2013).

Il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un’attività abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria. L’assicurazione obbligatoria non intende proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, artigiani e coltivatori diretti ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all’interno dell’impresa (così Cass., sent. n. 17370/2016).

Cosi il Tribunale di Paola con la Sentenza n. 337/2019 pubbl. il 24/09/2019, causa patrocinata dall’avv.to Piernicola De Paola di Praia a Mare.

Tribunale di Paola – Sentenza 337-2019


Teb. civ. di Paola, sez. lav., 24.09.2019, n. 337