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Corecom Umbria, delibera 04/14

Ai sensi dell’art. 21, comma 1 e dell’art. 38 comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) l’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza da produrre agli organi della pubblica amministrazione è garantita dall’allegazione della copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore (cfr. per tutte Cons. giust. Amm. Sicilia sez. riun. 3 giugno 2009 n. 130[1] e TAR Bari sez. I 09 gennaio 2004 n. 29[2]). In caso di errata disattivazione di linee telefoniche imputabile sia all’utente, che ha effettuato una richiesta non chiara ed univoca, sia dell’operatore, che non ha richiesto chiarimenti all’istante, si applica il disposto dell’art. 1227 del codice civile, ai fini della determinazione, in termini di riduzione, dell’indennizzo in favore dello stesso.


[1] Cons. giust. amm. Sicilia sez. riun., 03/06/2009, n. 130: L’allegazione di copia fotostatica del documento non costituisce elemento estrinseco rispetto alla sottoscrizione dell’istanza o dichiarazione, bensì elemento centrale della stessa dichiarazione di volontà, poiché concorre a dare legale scienza, contezza e certezza che la sottoscrizione è autentica, ovvero è stata apposta proprio da colui che ne appare l’autore; ai fini della validità dell’istanza, in quanto prodotta in conformità alle prescrizioni di cui agli art. 21, comma 1, e 38, comma 3 d.P.R. n. 445 del 2000, è necessario che la medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità, non occorrendo all’uopo che il documento medesimo sia valido, potendo anche consentirsi la produzione di un documento scaduto.

[2] T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 09/01/2004, n. 29: Ai sensi degli art. 21 comma 1, e 38, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l’allegazione della copia fotostatica del documento non costituisce elemento estrinseco rispetto alla sottoscrizione dell’istanza o dichiarazione bensì centrale della stessa dichiarazione di volontà poiché concorre a dare legale scienza, contezza e certezza che la sottoscrizione è autentica, ovvero è stata apposta proprio da colui che ne appare l’autore (nella circostanza, il tribunale ha ritenuto non irragionevole la clausola del bando di gara previsiva, a pena di esclusione, dell’onere di allegazione alla scheda di offerta della copia del documento di identità).

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