In tema di contributi «a percentuale» il momento di decorrenza della prescrizione, ai sensi dell’art.3 della legge n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il pagamento e non con l’atto, eventualmente successivo – avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’Inps – con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito (v., da ultimo, Cass. n. 14410 del 2019 e i precedenti ivi richiamati).

Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, in armonia con il principio generale nell’ambito delle assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre, appunto, dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (r.d.l. n. 1827 del 1935, art. 55).

In proposito vale la regola, fissata dall’art. 18, comma 4 del d.lgs. n. 241 del 1997, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 1557 Anno 2020
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA
Data pubblicazione: 23/01/2020


Cass. civ., sez. lav., 23.01.202020, n. 1557