Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito decreto) ha introdotto, tra le varie misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici nonché di quelli processuali. Le disposizioni normative che rilevano in tal senso sono quelle previste dagli articoli 67 e 83 del decreto.

L’articolo 67, al comma 1, prevede che «sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».

La disciplina appena richiamata va completata con le disposizioni del decreto che prevedono al comma 2 dell’articolo 83 la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando inoltre che «ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». Conseguentemente:

  • per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile;
  • per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 l’inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.

Sulla base del quadro normativo sopra rappresentato, si ritiene pertanto opportuno chiarire come il citato articolo 83 incida in particolare sullo svolgimento del procedimento di accertamento con adesione.

Accertamento con adesione

Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decreto.

Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:
sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997;
• sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto.

Esempio

Nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che:

  • alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;
  • dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dall’articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal precedente punto 1;
  •  essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini prevista dall’articolo 83, comma 2, del decreto, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell’accertamento con adesione scade il 27 luglio.

Ciò nondimeno, laddove ci sia in concreto un condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, è possibile, in un’ottica di «collaborazione e buona fede» tra fisco e contribuente, dar seguito a tali esigenze laddove possibile.

Procedure di gestione del procedimento di adesione in questo periodo emergenziale

Le procedure di gestione del procedimento di adesione in questo periodo emergenziale, vanno svolte con procedimento “a distanza”, privilegiando, laddove disponibile per il contribuente, l’impiego di posta elettronica certificata.

L’identificazione del contribuente o del suo rappresentante avverrà mediante invio, da parte dello stesso, tramite PEC o mail, della copia del documento di identità (nonché della procura, qualora non in possesso dell’ufficio). Il contraddittorio verrà effettuazione telefonicamente o per videoconferenza. La redazione del verbale del contraddittorio, avverrà mediante scambio di PEC o mail, dopo la condivisione, stampa del file ricevuto dall’ufficio e sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo rappresentante, si procederà alla scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite PEC o mail all’Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale. Il verbalizzante procederà alla stampa del file ricevuto che provvederà a sottoscrivere ed inviare tramite PEC o mail al contribuente o al suo rappresentante dopo averlo protocollato.

Le operazioni di sottoscrizione possono anche avvenire mediante utilizzo della firma digitale.

Queste indicazioni possono essere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente.

Fonte: A.d.E. Circolare n. 6/E del 23.03.2020


Circolare n. 6-E - 23.03.2020