Dottrina

Ammissibile il ricorso cumulativo da parte di più contribuenti quando riguardi identiche questioni giuridiche ovvero le vicende siano connesse per il petitum e/o per la causa petendi. Applicabile l’art. 103 c.p.c. sul litisconsorzio facoltativo

Al processo tributario si applica l’articolo 103 c.p.c. secondo il quale più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni giuridiche. Non è necessario che vi sia anche coincidenza dei fatti.

Lo afferma la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Ordinanza 31 agosto 2023, n. 25549 (Pres. Cataldi, Rel. De Rosa), affrontando il caso di più contribuenti che hanno proposto un ricorso cumulativo in relazione al diniego dei rimborsi chiesti con istanze di rimborso delle imposte versate per il triennio 1990/92, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002 (applicabile  ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990). Il ricorso era stato ritenuto inammissibile poiché proposto cumulativamente in mancanza del riferimento alla identica vicenda e la CTR aveva confermato la decisione.

La Corte ricorda che Cass., 20/04/2016, n. 7940, ha affermato che “nel processo tributario, non prevedendo il D.Lgs. n. 546 del 1992 alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi e rinviando l’art. 1, comma 2, al codice di procedura civile per quanto non disposto e nei limiti della compatibilità, deve ritenersi applicabile l’art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo, per cui è ammissibile la proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile un ricorso collettivo e cumulativo, contenente identica contestazione, avverso diverse cartelle di pagamento emesse nei confronti di distinti contribuenti per il pagamento del canone televisivo dell’anno 2005)” (si veda anche Cass. 22.02.2013, n. 4490);

Rammenta altresì che l’art. 103 c.p.c. contempla, quali presupposti del litisconsorzio facoltativo, la “connessione per l’oggetto o per il titolo” ovvero la circostanza che “la decisione dipend(a), totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni”.

Per i Giudici di Legittimità allora, già sulla base del mero rilievo letterale della disposizione (che, oltre alla connessione, fa riferimento all’identità di questioni giuridiche), ingiustificatamente restrittivo si mostra l’orientamento espresso dalla sentenza impugnata sulla scorta di Cass. 30/04/2010, n. 10578, secondo cui “nel processo tributario, non è ammissibile la proposizione di un ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili) da parte di una pluralità di contribuenti titolari di distinti rapporti giuridici d’imposta, ancorchè gli stessi muovano identiche contestazioni, in quanto in tale giudizio, a natura precipuamente impugnatoria, la necessità di uno specifico e concreto nesso tra l’atto impositivo che forma oggetto del ricorso e la contestazione del ricorrente, così come richiesto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, impone, indefettibilmente, che tra le cause intercorrano questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto ma attengano altresì ad un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti con la conseguente virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di decisione non unitaria. (Nella fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo proposto da una pluralità di liberi professionisti con attività ed organizzazione lavorativa differente, avverso il silenzio rifiuto formatosi sulle singole domande di rimborso dell’IRAP fondate sull’assenza di un’attività autonomamente organizzata)”.

invero – al di là del fatto che, nel caso di specie (relativo a istanze di rimborso da parte di diversi contribuenti), si è fuori dallo schema “impugnatorio” evocato dal precedente appena citato -, non può sottacersi che la diversità del fatto storico è pur sempre compatibile con il rapporto di connessione presupposto dall’art. 103 c.p.c.; rapporto che – nel caso di specie – appare integrato vuoi sotto il profilo del petitum (per tutti i ricorrenti volto al rimborso di imposte non dovute alla stregua della normativa di favore per le popolazioni colpite dal terremoto siciliano del 1990), vuoi sotto quello della causa petendi (raccordantesi ai presupposti delineati dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002 e dalla normativa attuativa secondaria).

Depongono, inoltre, per l’opportunità di discostarsi da un’interpretazione eccessivamente formalistica, da un lato, il principio (di economia processuale e) di ragionevole durata del processo (affermato dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU) ed il favor per l’interpretazione delle norme processuali che consenta quanto più possibile al giudizio di attingere il merito della lit; dall’altro, la previsione della possibilità, per il giudice, di separare comunque successivamente le cause originariamente cumulate, nel caso in cui il simultaneus processus finisca per tradursi, in concreto, in un aggravio di tempi e costi (art. 103, comma 2, c.p.c.). Ebbene, tale ultimo potere rappresenta idoneo usbergo a garanzia delle istanze di razionalità, economicità e funzionalità delle forme processuali, e vale, dunque, a escludere che debba imporsi, quale interpretazione necessitata, quella fatta propria dalla sentenza impugnata.

Dunque al di là delle eventuali differenziazioni in punto di fatto, la questione giuridica sottesa alle domande dei diversi contribuenti è la medesima, concernendo la spettanza o meno dell’esenzione prevista dalla normativa speciale per i contribuenti delle zone geografiche della Sicilia colpite dal sisma del 1990.

Ne deriva la cassazione con rinvio della sentenza della CTR Sicilia, dando ai Giudici regionali l’indicazione di attenersi al seguente principio di diritto:

“nel processo tributario- in forza del richiamo di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 ed in ragione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU- è applicabile l’art. 103 c.p.c., essendo pertanto sufficiente, ai fini del cumulo di più cause nel medesimo processo, che queste ultime involgano la risoluzione di identiche questioni giuridiche ovvero siano connesse per il petitum e/o per la causa petendi, senza che sia necessaria anche un’identità delle relative questioni di fatto”.

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