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Corecom Umbria, delibera 15/15

Vanno stornate/rimborsate le fatture emesse successivamente alla cessazione del contratto, ai sensi dell’articolo 2033 c.c.; non è possibile invece riconoscere alcun indennizzo in quanto per ritardo nella disattivazione dei servizi, poiché l’indebita fatturazione non costituisce fattispecie indennizzabile e nella specie non vi è prova che l’istante abbia subito qualche altro nocumento, al di là del disagio connesso agli addebiti di somme non più dovute, oggetto di conseguente annullamento e/o rimborso degli importi.

Le richieste di indennizzo per mancato servizio e di storno/rimborso di quanto fatturato dal giugno 2010 al 19 settembre 2010 non sono accoglibili perché non è possibile individuare quando sia avvenuta l’istanza di trasloco, inoltre, non risulta che l’istante abbia reclamato il mancato servizio all’operatore. È evidente che senza un reclamo, il gestore non può avere contezza della problematica e non può, quindi, provvedere alla sua risoluzione, non è pertanto possibile affermare la sussistenza della responsabilità dell’operatore.

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