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Corecom Umbria, delibera 24/15

Nel caso di ritardo nell’attivazione del servizio dati e alla mancata attivazione del servizio voce, sorge il diritto dell’istante ad essere indennizzato qualora la società non provi di aver posto in essere l’attività necessaria per garantire all’utente quanto era stato prestabilito nel contratto.

Nel caso di specie, l’operatore non ha provato di aver fornito continuativamente il servizio adsl, con il conseguente diritto dell’istante alla corresponsione di un indennizzo proporzionato al pregiudizio subito dall’utente. Il parametro usato per quantificare l’indennizzo è di euro 1,50 pro die, che deve essere calcolato in misura pari al doppio, in conformità di quanto previsto dall’articolo 12 comma 2 del Regolamento, in virtù della natura “affari” della stessa utenza utilizzata.

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