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Corecom Calabria, Delibera 06/19

L’istante ha lamentato la mancata attivazione della linea telefonica residenziale nonostante la sottoscrizione di diversi contratti, con i disagi ed i disservizi connessi alla mancanza della linea telefonica.

Per costante orientamento dell’Autorità, “qualora l’utente lamenti l’inadempimento o il ritardo relativamente alla richiesta di attivazione della linea telefonica rispetto alle tempistiche stabilite nelle Condizioni di contratto o con lo specifico accordo delle parti, l’operatore per escludere la propria responsabilità deve dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze non imputabili all’operatore stesso (per esempio la necessità di ottenere permessi amministrativi o autorizzazioni analoghe o fatti ascrivibili all’utente) ovvero da problematiche tecniche non causate da colpa dell’operatore. In questi casi peraltro il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l’utente delle difficoltà incontrate nell’adempimento dell’obbligazione e non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo “formale” ai motivi tecnici, bensì l’utente deve essere messo in grado di comprendere quanto accaduto.

Allo stesso modo, l’operatore deve anche dimostrare di essersi diligentemente attivato per rimuovere gli ostacoli amministrativi o tecnici incontrati, per esempio documentando la tempestività delle richieste inviate”.

L’esame della documentazione allegata dall’operatore, ha dimostrato che non è possibile poter far rientrare la richiesta nel caso di “eccezionalità tecnica”, secondo quanto eccepito dalla società resistente. Quest’ultima si è limitata a sostenere l’impossibilità di poter procedere all’attivazione del nuovo impianto, dapprima a causa dell’opposizione da parte di terzi proprietari limitrofi e dopo, in discordanza con quanto precedentemente sostenuto, per mancanza di permesso da parte di un ente pubblico non specificato, non allegando all’uopo alcuna prova che dimostri di essersi attivata per rimuovere gli ostacoli collegati all’impossibilità di attivazione della linea, tale da esimerla da una eventuale responsabilità. Invero, nessuna prova viene fornita dall’operatore in ordine al diniego di accesso del presunto oppositore e alle comunicazioni inviate allo stesso al fine di richiedere l’asserita necessaria autorizzazione a effettuare il passaggio dei cavi dalla sua proprietà, ovvero in ordine all’attività svolta per la richiesta ed il rilascio di eventuali permessi. Invero, la schermata “Mirart”, prodotta agli atti, si limita a tracciare lo scarto degli ordinativi di attivazione per opposizione da parte di terzo e per “KO: Permesso negato ente pubblico”, ma non è corredata da copia di una relazione tecnica di parte, redatta in seguito a un intervento in loco, attestante la necessità dei suddetti permessi. In effetti, secondo l’orientamento dell’Autorità, fatto proprio anche da questo Organo, se l’operatore per installare cavi o pali ha necessità di ottenere dei permessi, deve produrre la documentazione completa di progetto e richiesta di rilascio dei permessi pubblici e/o privati e le lettere inviate a questi ultimi[1].

Di contro l’utente ha dato prova dell’inutilità di permessi, atteso che, come risulta dalle foto allegate, l’abitazione, presso cui doveva essere attivato il servizio, si trova su una strada pubblica. Inoltre, egli afferma che “proprio davanti la sua abitazione passano i cavi telefonici interrati di Tim-Telecom, come può notarsi dalle foto allegate e lungo il tracciato dello scavo a suo tempo effettuato vi è posto un “pozzetto” di accesso alla linea interrata. Posta a circa 20 metri è presente una cassetta/centralina di Tim. Telecom mentre a 25 metri, sulla sinistra si trova un palo con la cassetta/centrale..”, e per ciò l’operatore non aveva necessità di chiedere permessi a terzi.

Alla luce delle circostanze sopra evidenziate, non si ravvisa, dunque, l’eccezionalità tecnica prevista dal comma 2, dell’art. 4, della Carta dei Servizi e conseguentemente l’operatore deve essere ritenuto responsabile per l’inadempimento all’obbligazione contrattuale, non avendo questi fornito valida prova in ordine alle specifiche difficoltà tecniche incontrate, né dell’attività svolta per risolvere gli ostacoli tecnici e/o amministrativi, per l’attivazione della linea richiesta dall’istante, che ha dunque subito, senza alcuna giustificazione idonea, il pregiudizio derivante dalla mancanza del servizio telefonico, protrattasi per così lungo tempo.

A tale proposito occorre evidenziare che, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., quale è quella dell’operatore per l’inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell’utente con la conclusione del contratto di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, incombe sul debitore della prestazione, cioè l’operatore, l’onere della prova del proprio adempimento. È noto peraltro l’orientamento costantemente espresso dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 2387/04), secondo il quale “in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell’adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento[2].


[1] Cfr. Delibera Agcom n. 32/15/CIR e Delibera Co.re.com. Calabria n. 75/2014

[2] Conformi: Corecom Abruzzo, delibera 24/19

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