Giurisprudenza

Comm. Trib. Reg. del Lazio – Sez. n. 26 – Sent. n. 173/26/2009 – dep. il 2/12/2009

Non è soggetto ad IRAP il promotore finanziario che dimostri di svolgere la propria attività in assenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e senza l’impiego di lavoro altrui in modo non occasionale.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 446/1997, artt. 2 e 3.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 156/2001, Cass. nn. 2030, 12653, 15113, 23778 del 2009, 29146/2008.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *