Giurisprudenza

Comm. Trib. Reg. del Lazio – Sez. n. 26 – Sent. n. 202/26/2009 – dep. il 22/12/2009

L’esenzione dall’imposta di successione non si comunica in via automatica anche alle imposte ipotecarie e catastali che vanno comunque applicate sulla stessa base imponibile determinata ai fini dell’imposta di successione, essendone chiaramente diverso il suo fondamento tributario.
Nella specie, l’esclusione degli immobili storici dall’attivo ereditario non determinava anche l’esonero dal pagamento delle altre imposte.

Riferimenti normativi: L. n. 1089/1939, art. 13; L. n. 383/2001; D. Lgs n. 346/1990, art. 9.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 8977/2007.

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