L’avviso di accertamento di maggior valore delle imposte di registro soddisfa l’obbligo della motivazione allorché indichi il “petitum” e la “causa petendi“, attraverso i quali l’Ufficio enuncia i criteri di determinazione del maggior valore, onde, in caso di contestazione da parte del contribuente “spetta poi allo stesso provare la sussistenza degli elementi di fatto che giustificano il quantum accertato”.

Il giudice, prima di valutare le prove del contribuente, è tenuto a valutare che l’attività accertativa dell’ufficio integri indizi, gravi, precisi e concordanti ai fini della determinazione dei maggiori ricavi.

Cassazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 25510 Anno 2019
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: BERNAZZANI PAOLO
Data pubblicazione: 10/10/2019


Cass. civ., sez. 5, 10.10.2019, n. 25510